Cos’è l’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, “certificato energetico” o “attestato energetico”) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.
Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Cosa devo fare

L’APE è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile ed è necessario per ottenere l’agibilità.

Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione.
Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo allatto della firma del contratto, anche se l’immobile è in costruzione.
Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.
Le principali informazioni dell’APE – prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente – devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.

L’APE non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita.

Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.

A chi devo rivolgermi

L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico: un professionista indipendente, “accreditato” nel rispetto dei requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75). L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e non deve essere coinvolto nella progettazione e nella realizzazione dei lavori, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è presente un elenco dei certificatori energetici accreditati, che si trova in questo sito nella sezione Servizi al cittadino.

Nel caso di nuova costruzione la nomina dell’esperto che redige l’APE deve avvenire prima dell’inizio lavori.

L’APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti.

L’esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell’APE.

Al termine del calcolo della prestazione energetica, il certificatore dovrà inviare il file xml esteso proveniente dal software di calcolo nel Catasto CENEDfvg della Regione stessa.  Il richiedente riceverà l’APE dal certificatore che lo ha redatto, entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione, unitamente alla ricevuta di deposito presso il Catasto CENEDfvg.

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